Convenzione Europea del Paesaggio
Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all’articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all’articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
Risoluzione CM/Res(2008)3
Sul regolamento relativo al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
(Adottato dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2008
Alla riunione 1018 dei Delegati dei Ministri )
Il Comitato dei Ministri,
Considerando che l’art. 11 della Convenzione Europea del Paesaggio (ETS No. 176) (di seguito denominato “la Convenzione”), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, istituisce il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa (di seguito denominato “il premio”);
Considerato che il suddetto articolo prevede che il Comitato dei Ministri debba definire e pubblicare i criteri di conferimento del premio, adottare il regolamento e assegnare il premio stesso;
Considerato che la finalità del premio è di dare un riconoscimento alle iniziative concrete ed esemplari finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di qualità paesaggistica sui territori delle Parti della Convenzione (di seguito denominate “le Parti”);
Considerando che il premio è in linea con le finalità del Consiglio d’Europa a favore dei diritti umani, della democrazia e dello sviluppo sostenibile e che promuove la dimensione territoriale dei diritti umani e della democrazia riconoscendo l’importanza delle misure adottate per migliorare le caratteristiche paesaggistiche dell’ambiente di vita delle popolazioni;
Convinti che la finalità del premio sia di elevare la consapevolezza della società civile nei confronti dei valori dei differenti paesaggi, del loro ruolo e delle loro trasformazioni;
Stabilisce che:
I. E’ adottato il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa secondo le modalità presenti nell’appendice allegata alla presente risoluzione.
II. I criteri di attribuzione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa compaiono in allegato a questo regolamento.
III. Le Parti sono invitate a tradurre il regolamento che riguarda il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa nelle rispettive lingue nazionali e a promuoverlo. Esse sono ugualmente invitate ad assicurare la copertura mediatica del premio al fine di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del paesaggio.
Regolamento relativo al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
Articolo 1 – Obiettivi
a. Il premio consiste nel riconoscimento formale dell’attuazione di una politica o di provvedimenti intrapresi da collettività locali, o regionali, o dei loro consorzi, per la salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei paesaggi, o di apporti particolarmente rilevanti, in tal senso, forniti da organizzazioni non governative. Il riconoscimento si configura come il conferimento di un diploma. Possono essere inoltre assegnate menzioni speciali.
b. Il premio dà un riconoscimento ad un processo di attuazione dei principi della Convenzione, a livello nazionale o transnazionale, che abbia conseguito un risultato effettivo e misurabile.
c. Il premio inoltre contribuisce a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del paesaggio per lo sviluppo umano, il consolidamento dell’identità europea e il benessere degli individui e della società nel suo insieme. Promuove la partecipazione pubblica al processo decisionale nell’ambito delle politiche del paesaggio.
Articolo 2 – Qualificazione dei candidati
In conformità con l’art. 11, paragrafo 1, della Convenzione, possono essere candidate al premio: collettività locali e regionali, e i loro raggruppamenti, che, nell’ambito della politica per il paesaggio di una Parte contraente la presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso misure volte alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, di cui si possa dimostrare la durevole efficacia e che possa in tal senso servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Potranno inoltre essere candidate organizzazioni non governative che abbiano fornito un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
In accordo con il paragrafo 2 del suddetto articolo, possono essere candidate le collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché i raggruppamenti di collettività locali o regionali, a condizione che gestiscano in comune il paesaggio in questione.
Articolo 3 – Procedura
La procedura si articola in tre fasi:
Fase 1 – Presentazione delle candidature
Ogni Parte può presentare una candidatura al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa. Le candidature possono essere selezionate per mezzo di un concorso organizzato da ciascuna delle Parti, secondo i criteri di attribuzione del premio contenuti nell’allegato al presente regolamento.
Il dossier di candidatura, in una delle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa (Francese o Inglese), dovrà contenere:
– la presentazione del candidato (non superiore a tre pagine);
– la descrizione di un intervento realizzato di salvaguardia, gestione e/o pianificazione di un paesaggio, che abbia dimostrato una efficacia durevole e possa in tal senso servire da esempio. Si dovrà espressamente menzionare la disposizione specifica della Convenzione alla quale fa riferimento l’intervento.
La descrizione dovrà essere sotto forma di un documento cartaceo di circa 20 pagine, accompagnato da una copia digitale in formato PDF su CD-Rom e da posters. Il dossier potrà inoltre includere una presentazione video di circa cinque minuti. I materiali inviati dovranno essere liberi da qualunque diritto per l’utilizzo da parte del Consiglio d’Europa in vista della comunicazione e della promozione del premio o di ogni altra forma di pubblicazione o azione relativa alla Convenzione. Il Consiglio d’Europa si impegna a menzionare i nomi degli autori. .
I dossier incompleti o che non rispettano il regolamento non saranno ammessi a concorso.
In linea di principio, il premio viene conferito ogni due anni. I dossier di candidatura devono pervenire al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente l’assegnazione del premio.
Fase 2 – Esame delle candidature
Una giuria internazionale, costituita come organo subordinato dei comitati di esperti in riferimento all’art. 10 della Convenzione , esaminerà le candidature e si pronuncerà sulla loro ammissibilità. La giuria è composta da:
– un membro del Comitato di esperti (o di ciascuno dei Comitati di esperti) incaricato (i) di monitorare l’applicazione della Convenzione , designato dallo stesso Comitato ;
– un membro del Congresso delle Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, designato dal Congresso ;
– un rappresentante di una organizzazione non governativa internazionale, designato dal (dalla) Segretario generale su proposta del Raggruppamento delle OING riconosciute dal Consiglio d’Europa ;
– tre eminenti specialisti in materia di paesaggio designati dal (dalla) Segretario generale del Consiglio d’Europa.
La giuria designa un (una) Presidente.
La giuria propone fra i candidati ammessi un vincitore del premio.
Le proposte della giuria sono scelte, al primo turno di scrutinio, dalla maggioranza assoluta dei votanti, e al turno successivo dalla maggioranza relativa, rispetto ai criteri di attribuzione del premio come descritti nell’allegato al presente regolamento. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente della giuria è decisivo.
Le motivazioni delle scelte operate sono esplicitate.
La giuria può proporre di attribuire anche una o più menzioni speciali.
I Comitati di esperti, di cui all’art. 10 della Convenzione,esaminano le proposte della giuria e inoltrano le loro proposte riguardanti il vincitore del premio e, nel caso ci fossero, le menzioni speciali al Comitato dei Ministri.
Fase 3 – Ammissione e presentazione del vincitore e delle menzioni speciali
Alla luce delle proposte dei Comitati di esperti di cui all’art. 10 della Convenzione, il Comitato dei Ministri individua il vincitore, ed eventuali menzioni speciali.
Il premio e le menzioni speciali, vengono assegnati dal Segretario generale del consiglio d’Europa, o da un suo rappresentante con una cerimonia pubblica.
Allegato al regolamento
Criteri di attribuzione del premio del paesaggio del Consiglio d’Europa
Criterio 1° – Sviluppo territoriale sostenibile
Le realizzazioni presentate devono essere l’espressione concreta della salvaguardia, gestione e/o pianificazione dei paesaggi. Per espressione concreta si intende interventi realizzati e operanti da almeno tre anni al momento della presentazione delle candidature.
Essi dovranno inoltre:
– iscriversi in una politica di sviluppo sostenibile ed integrarsi armoniosamente nell’organizzazione del territorio di appartenenza ;
– dimostrare le loro qualità ambientali, sociali, economiche , culturali e formali sostenibili ;
– opporsi o rimediare al degrado del paesaggio ;
– contribuire a valorizzare e ad arricchire il paesaggio e a sviluppare in esso nuove qualità.
Criterio 2° – Ruolo esemplare
L’implementazione di una politica o di misure che hanno contribuito a intensificare la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei relativi paesaggi, dovranno manifestare un valore esemplare di buona pratica a cui gli altri soggetti potranno ispirarsi.
Criterio 3° – Partecipazione pubblica
L’attuazione della politica o delle strategie adottate per la salvaguardia la gestione e o la pianificazione dei relativi paesaggi dovranno implicare una partecipazione attiva pubblica, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti interessati, e dovranno manifestare chiaramente gli obiettivi di qualità paesaggistica.
Dovrebbe essere stata data la possibilità al pubblico di essere coinvolto contemporaneamente in due modi:
( Il pubblico dovrebbe poter essere stato coinvolto contemporaneamente in due modi):
– attraverso forme di dialogo e scambio tra i soggetti sociali (es.:riunioni pubbliche , dibattiti , procedure di partecipazione e consultazione sul territorio) ;
– attraverso procedure di partecipazione ed intervento del pubblico nelle politiche del paesaggio messe in atto dalle autorità nazionali, regionali, locali.
Criterio 4° Sensibilizzazione
L’art. 6A della Convenzione prevede che “ogni parte si impegna a accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione”.
Le azioni attivate in questo senso avranno un peso incisivo nella valutazione.